IL NOSTRO STATUTO
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
CHIESA INTERNAZIONALE OIKOS APS
Articolo 1
Denominazione
L’Associazione denominata “CHIESA INTERNAZIONALE OIKOS APS” (anche “OIKOS INTERNATIONAL CHURCH APS”) è costituita ai sensi degli articoli 2, 3 secondo comma, 4 secondo comma, 8, 9 e 18 della Costituzione Italiana, della Legge 24 giugno 1929 n. 1159 e R.d. n. 289/1930 , della Legge n. 383/2000, della L.R. n. 1/2008 e successive modificazioni e nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 2
Durata e sede
L’Associazione “CHIESA INTERNAZIONALE OIKOS APS” (più avanti chiamata per brevità Associazione) ha durata illimitata ed ha la propria sede in Milano, all’indirizzo di via A. De Pretis n. 13.
L’eventuale variazione dell’indirizzo nell’ambito del territorio comunale potrà avvenire con semplice delibera del Consiglio Direttivo, non costituirà modifica statutaria e andrà comunicata alle autorità competenti.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in ogni luogo.
Articolo 3
Natura e scopi
L’Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. L’Associazione è aperta, ugualitaria, pluralistica, democratica, solidaristica. Tende al raggiungimento ed al rispetto dei sostanziali principi e diritti della vita: libertà, dignità, promozione umana, parità e uguaglianza tra uomo e donna, formazione e servizi alla persona.
L’Associazione è costituita per finalità di carattere sociale, civile, culturale, educativo, etico, spirituale e religioso, di beneficenza e assistenza e quanto altro connesso a questi scopi.
L’Associazione mira a realizzare ogni iniziativa utile a rispondere direttamente o indirettamente ai propri scopi in Italia ed all’Estero, servendosi della cooperazione individuale e collettiva dei suoi associati come di chiunque altro ne condivida le finalità, e precisamente:
a – scopi spirituali e religiosi:
1) ministrare i sacramenti della Chiesa; ubbidire al grande mandato di Gesù di discepolare tutte le nazioni del mondo (Mt. 28:28) ed al grande comandamento dell’amore, di amare Dio ed il prossimo, aspettando ed affrettando il giorno del ritorno di Cristo; vivere il cristianesimo dei tempi apostolici in conformità agli insegnamenti dottrinali delle Sacre Scritture; vivere la comunione fraterna sia in piccoli come in grandi gruppi; dare gloria a Dio, nostro Padre, esaltare il Signore Gesù Cristo, Suo unico Figlio, ed onorare in ogni tempo lo Spirito Santo;
2) esercitare il culto: l’esercizio del culto comprende nei suoi aspetti essenziali la predicazione delle Sacre Scritture, l’uso di cantici cristiani, la preghiera, la lode e l’adorazione, la condivisione delle proprie esperienze di fede, il battesimo in acqua, il matrimonio, la Cena del Signore, il funerale, l’evangelizzazione, lo studio di formazione biblica, nonché tutte le attività volte alla formazione e alla cura del cristiano, come la cura pastorale e quant’altro possa derivare dalla fedele applicazione dell’insegnamento biblico; viene svolto nel rispetto e nel mantenimento di tutte le peculiarità culturali, locali, storiche e del buon costume;
3) diffondere la Parola di Dio ed il Vangelo del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, con ogni mezzo possibile in ogni luogo, in Italia e all’Estero, ed in particolare attraverso:
a) la predicazione e l’insegnamento, opere missionarie, servizi religiosi, conferenze, seminari, spettacoli, attività evangelistiche, convegni ed incontri, a livello locale, regionale e nazionale ecc.;
b) l’apertura ovunque di luoghi di culto e di centri di evangelizzazione, l’istituzione di corsi di istruzione biblica, di scuole bibliche, di scuole di discepolato, di centri di formazione e d’avviamento ai ministeri neotestamentari, scuole teologiche, case di preghiera e conventi;
b – scopi culturali ed educativi:
1) promuovere la cultura con particolare riferimento a quella biblica evangelica tra gli associati ed i cittadini finalizzata ad una formazione culturale e sociale tramite l’utilizzo di tutti i mezzi possibili;
2) pubblicare, stampare e diffondere opere editoriali di ogni genere, anche a carattere periodico (ma con espressa esclusione della stampa quotidiana), nonché l’attività radiotelevisiva, l’uso di ogni forma di media, l’uso di ogni forma d’arte, etc., nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
c – scopi sociali, beneficenza ed assistenza:
1) aprire e condurre case per ferie, centri per le famiglie, case e centri per vita comunitaria e familiare, fattorie agricole e campeggi, laboratori artigianali e commerciali;
2) realizzare l’assistenza sociale e fare beneficenza ogni volta che se ne presenti la possibilità, provvedendo aiuto morale, spirituale e materiale a poveri, ad orfani e vedovi/e, ad infermi, ad invalidi, a detenuti, ad abbandonati, a disagiati, a perseguitati, a rifugiati, alla gente di strada ed alle popolazioni sofferenti nel mondo;
3) occuparsi della famiglia come nucleo centrale della società, favorendone la crescita, anche attraverso la valorizzazione di ogni singolo individuo appartenente al nucleo familiare;
4) recuperare tossicodipendenti ed emarginati in genere, aprire case di accoglienza e di ospitalità;
5) prestare assistenza negli istituti, negli ospedali e nelle carceri attraverso l’esercizio del servizio di cappellania;
d – L’Associazione data la sua peculiarità di chiesa cristiana evangelica intende inoltre:
1) promuovere ed intrattenere relazioni fraterne tra i ministri e le varie chiese fornendo anche assistenza nel campo spirituale, amministrativo e legale costruendo una rete di rapporti (network) basata sulla fiducia ed il rispetto reciproco;
2) riconoscere i ministeri secondo i doni o incarichi specifici come ad esempio: di apostolo, profeta, pastore, evangelista e dottore (Ef.4:11) e gli uffici locali di anziano e diacono;
3) nominare ministri di culto su tutto il territorio nazionale e rilasciare riconoscimenti e credenziali per ministri inviati in missione all’Estero o inviati in missione in Italia;
4) sostenere l’attività missionaria ovunque essa si sviluppi.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà inoltre:
1. acquistare beni mobili ed immobili per dotarsi di tutte le strutture necessarie;
2. stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati e compiere tutto ciò che sarà ritenuto necessario, adatto od opportuno, compreso lo svolgimento di attività marginali e collaterali per il perseguimento dello scopo associativo;
3. promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo;
4. effettuare attività economiche e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
Articolo 4
Entrate e patrimonio
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi straordinari e volontari degli associati;
b) corrispettivi specifici;
c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) offerte, limosine, donazioni, contribuzioni pervenute da tutti coloro che si interessano all’attività dell’Associazione, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da parte di associati e non associati, chiese, associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati nazionali e internazionali; lasciti testamentari;
e) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. E’ infatti fatto espresso divieto di distribuire gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione; nessun associato o componente in seno all’Associazione ha diritto di chiedere ripartizione alcuna o di ricevere dividendi o interessi di sorta, in denaro o in natura, sul patrimonio sociale.
Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote associative sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota associativa rimane di proprietà dell’Associazione.
Articolo 5
Associati
a) Diventare associati
Possono diventare associati dell’Associazione tutti i ministri che:
1. sono iscritti nei ruoli ministeriali della chiesa Internazionale Oikos;
2. che, condividendo gli scopi della Associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione;
3. che ne facciano richiesta con esplicita domanda scritta e sottoscritta redatta su apposito modulo fornito dall’Associazione.
In particolare coloro che intendano divenire associati devono presentare domanda scritta contenente:
– le proprie generalità;
– la dichiarazione che non abbiano subito condanne, tranne i casi in cui sia intervenuta pronuncia di riabilitazione o dichiarazione di estinzione del reato e che non abbiano cause in corso di qualsiasi natura;
– la dichiarazione di avere esercitato il servizio cristiano per almeno due anni antecedenti alla sottoscrizione della domanda;
– l’accettazione dei principi spirituali, delle regole di fede, dei punti di fede e di condotta della chiesa Internazionale Oikos;
– l’accettazione del governo e della organizzazione della chiesa Internazionale Oikos
– l’impegno a versare le quote associative;
– l’avere un’adeguata preparazione o disposizione ad acquisirla tramite i corsi predisposti dall’Associazione o altre istituzioni approvate dalla dirigenza della chiesa Internazionale Oikos.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
b) L’ammissione dei associati
L’ammissione dei associati è subordinata alla verifica dei requisiti essenziali e dall’approvazione del Consiglio Direttivo, che da conferma della accettazione e rilascia la tessera associativa, provvedendo anche al corretto mantenimento del registro/libro dei associati;
c) Decisione
Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. L’aspirante potrà eventualmente ricorrere in Assemblea dei associati per il vaglio del rigetto.
Articolo 6
Associati – Diritti e Doveri
Tutti gli associati hanno uguali diritti: gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di conoscere i programmi, di partecipare alla vita dell’Associazione, realizzandone gli scopi associati.
Gli associati hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee ed in particolare per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, senza oneri, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
Gli associati hanno l’obbligo di presentare una relazione annua sull’attività dagli stessi svolta territorialmente, di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti; si devono conformare alle delibere dell’assemblea e del Consiglio. Devono tenere un comportamento che non arrechi danno all’ente.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
Articolo 7
Associati – Perdita requisiti
Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al rispetto dello statuto, del regolamento interno eventualmente approvato ed a conformarsi alla disciplina ed alle regole dell’Associazione ed alle delibere degli organi associativi.
La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni-recesso volontario, per morosità nel pagamento della quota associativa protratta oltre cinque mesi dall’inizio dell’esercizio sociale, nonché per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.
Perdono la qualità di associato per esclusione:
a. coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, di comportamenti che hanno recato danni morali o materiali all’Associazione, di comportamenti indegni in violazioni di norme morali, spirituali e giuridiche.
b. l’associato, che per due anni consecutivi non mostri interesse e partecipazione all’attività ed alla vita dell’Associazione, non partecipando all’assemblea, non contribuendo con le proprie capacità naturali e spirituali, nonché con il proprio supporto anche economico al raggiungimento degli scopi.
L’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione l’associato escluso ha 90 giorni di tempo per fare ricorso all’assemblea (o al Collegio dei probiviri se istituito. Il Presidente del Collegio dei Probiviri convoca le parti per ascoltare le varie ragioni e dirime la questione emettendo una decisione).
Articolo 8
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea degli associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. i Comitati Consultivi;
e. il Collegio dei Revisori o Revisore Unico;
f. il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro assolvimento e documentate.
Articolo 9
L’Assemblea
a) L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. L’assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
1) L’Assemblea è momento fondamentale di partecipazione alla vita associativa. Ciascun associato ha diritto a un voto ed in caso di comprovata impossibilità a partecipare, può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato; tuttavia non è ammessa più di una delega per associato.
2) Viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.
3) L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
4) L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano. Può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo in Italia o all’Estero.
5) Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore successivamente alla prima.
6) Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio o consegna a mano (in questo caso con firma per ricevuta) di lettera non raccomandata e/o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e/o affissione presso la sede legale (se effettivamente accessibile e frequentata dai associati) a tutti i associati, anche se esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.
7) L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, dell’eventuale seconda convocazione, oltre all’ordine del giorno con gli argomenti da deliberare.
b) L’Assemblea ordinaria
1) L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto, mentre in seconda convocazione è costituita validamente qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Per deliberare azioni di responsabilità nei confronti dei Consiglieri occorre il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli associati .Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
2) Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si può procede mediante il voto a scrutinio segreto qualora lo disponga il Presidente.
3) Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea. Le delibere prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
4) I verbali delle riunioni sono a disposizione per essere consultati su richiesta dei associati in regola con il pagamento della quota associativa. Le eventuali spese per copie e/o spedizioni sono a carico del richiedente.
5) L’Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno. In particolare:
a) discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e definisce gli indirizzi generali ed il programma annuale di attività;
b) determina la quota associativa annuale su proposta dal Consiglio Direttivo;
c) procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive;
d) può nominare il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, nonché il Collegio dei Probiviri;
e) discute e approva gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;
f) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
g) decide sulla esclusione dei associati ai sensi dell’art. 7;
h) decide su qualunque altra deliberazione ad essa sottoposta da parte del Consiglio Direttivo;
c) L’Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modificazioni dello Statuto;
2) sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina dell’organo liquidatorio;
3) sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
4) su qualunque altra delibera ad essa sottoposta da parte del Consiglio Direttivo.
d)Modifiche statutarie
Per le modifiche statutarie e per ogni altra deliberazione ad essa sottoposta da parte del Consiglio Direttivo, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti In seconda convocazione si può procedere qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole del 2/3 dei presenti.
e) Scioglimento
Per lo scioglimento, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione delibera a maggioranza in presenza della maggioranza dei soci.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo dell’Associazione, è composto da almeno tre membri e fino ad un massimo di dodici membri eletti.
2. I membri sono nominati dall’Assemblea; sono eleggibili nel Consiglio tutti gli associati che non abbiano subito condanne, tranne i casi in cui sia intervenuta pronuncia di riabilitazione o dichiarazione di estinzione del reato e che si siano distinti per capacità e fedeltà e per corretta attività di servizio.
3. Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Presidente dura in carica per la durata del mandato consiliare ed è rieleggibile.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti (laddove effettivamente costituito) e comunque almeno due volte all’anno.
5. La convocazione è fatta a mezzo di lettera non raccomandata e/o o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e/o affissione presso la sede legale (se effettivamente accessibile e frequentata dai associati) almeno otto giorni prima della riunione.
6. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Alle riunioni del Consiglio, al fine di migliorare il lavoro dell’Associazione, possono essere invitati ministri e consulenti. Detti invitati non hanno diritto di voto nelle decisioni del Consiglio.
L’intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Articolo 11.
Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ed amministrazione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei associati.
Nello specifico:
a) redige annualmente la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche nonché il bilancio preventivo e la determinazione della quota associativa per l’anno in corso da presentare all’assemblea per l’approvazione;
b) convoca l’assemblea ordinaria o straordinaria;
c) elegge tra i propri membri il Presidente e può eleggere, sempre tra i propri componenti il Vice Presidente, il Tesoriere e/o il Segretario qualora non li abbia già nominati l’assemblea;
d) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
e) può instaurare eventuali rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
f) propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
g) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
h) ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
i) delibera in ordine all’esclusione dei associati di cui all’art. 7 del presente statuto;
l) esercita vigilanza sull’Associazione e sugli associati;
m) può istituire sottocommissioni e dipartimenti, nonché comitati regionali; può anche assegnare la qualifica di carica ad honorem ai past president che come tali potranno partecipare alle riunioni di Consiglio ma senza diritto di voto.
n) riconosce le unità territoriali dell’Associazione (Chiese locali, Chiese nucleari e Missioni);
o) provvede alla nomina dei Ministri di culto sul territorio nazionale e all’estero; coordina ed effettua supervisione sui Ministri di culto che operano per l’associazione;
p) può nominare i Comitati Consultivi attribuendone di volta in volta compiti e funzioni e determinandone la durata che non può eccedere la durata del Consiglio che li ha nominati.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, anche riuniti in un Comitato esecutivo.
Articolo12
Cooptazione dei consiglieri mancanti nel Consiglio Direttivo
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, da confermarsi alla prima assemblea utile. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza dei consiglieri cessati.
Non possono essere cooptati più di un terzo dei Consiglieri, in tale caso si indicono con urgenza elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio.
Articolo 13
Il Presidente
E’ il Ministro di culto conduttore spirituale dell’Associazione, è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale.
Pertanto spetta a lui rappresentare l’Associazione nei confronti di terzi o in giudizio. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Presiede le riunioni di Consiglio e di assemblea e ne cura l’esecuzione.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo scegliendo tra uno dei consiglieri.
Esercita i poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo, sovraintende e coordina l’attività dell’Associazione.
E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha firma libera e disgiunta per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo nelle sue delibere interne.
Nell’ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio, può delegare parte dei suoi poteri con procura generale o speciale per determinati atti o categorie di atti.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi (dolo o colpa grave), non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il medesimo.
Articolo 14
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente assume le funzioni ed i poteri del presidente e lo sostituisce per il tempo e gli atti per il quale questi è indisponibile.
La sua carica può coincidere con quella di Tesoriere.
Articolo 15
Il Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione ed ha i seguenti compiti:
a) cura la contabilità, prende nota delle entrate e uscite dell’Associazione;
b) predispone le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
c) è responsabile della cassa sociale;
d) ha il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi sociali deliberate del consiglio direttivo;
e) ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Articolo16
Il Segretario
Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro associati.
E’ il responsabile dei moduli dell’Associazione, ivi compresi il trattamento dei dati personali.
Comunica le deliberazioni degli organi dell’Associazione, facendone pervenire copia a tutti i membri del Consiglio Direttivo e a tutti gli associati che ne facciano richiesta, rilascia documenti, certificati e simili.
Al Segretario, se esterno al Consiglio, può essere corrisposto un compenso nella misura determinata dal Consiglio all’atto della nomina.
Articolo 17
Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico
Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, se nominati, sono l’organo di controllo amministrativo-finanziario.
Se organo collegiale, esso è formato da tre membri effettivi (possono essere altresì eletti supplenti, purché il totale numero dei membri sia dispari) nominati dall’Assemblea degli associati tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Legali, non necessariamente aderenti all’Associazione.
L’organo di controllo, in composizione collegiale o monocratica, rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.
Verifica almeno trimestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione.
Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei associati una relazione scritta relativamente ad essi.
Delle proprie riunioni redige verbale da trascrivere in apposito libro.
Articolo18
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, se nominato, costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione.
I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Possono essere eletti solo persone di specchiata moralità non facenti parte dell’Associazione.
La carica di Probiviro è incompatibile con quella di associato, di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore Legale.
Essi hanno il compito di dirimere le controversie tra gli associati ed esaminare eventuali ricorsi presentati dagli associati per fatti da essi ritenuti lesivi o per provvedimenti subiti e ritenuti ingiusti. Decidono senza formalità di rito, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche associato, per controversie interne all’Associazione.
Il loro lodo arbitrale è inappellabile.
Possono dare anche parere non vincolante sull’esclusione degli associati che sono stati indicati dal Consiglio.
Articolo 19
L’esercizio sociale
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Come disciplinato dagli artt. 9 e 11 del presente statuto, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di presentare rendiconto consuntivo e preventivo per l’approvazione all’Assemblea ordinaria.
Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra attività istituzionale ed eventuale attività commerciale o connessa. Deve descrivere sinteticamente beni, contributi, lasciti ricevuti.
Articolo 20
Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi del presente statuto.
Il patrimonio residuo dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra Associazione a fini di utilità sociale.
Norma finale
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto e per quanto non è disciplinato da regolamenti interni, eventualmente approvati, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia (in particolare vedi art. 1) ed ai principi dell’ordinamento giuridico vigente.